Note della Redazione:vista la grande attenzione dai lettori riservata al tema trattato nel numero precedente, la redazione sensibilmente ha inteso pubblicare, tra le numerose richieste ricevute, la lettera di una lettrice che, per suo genere ha rappresentato in sintesi il quesito maggiormente avvertito e esposto.
Si avvisa che, per ragioni di privacy, si omettono nomi, luoghi, riferimenti e quant’altro possa risultare identificativo delle generalità del lettore.
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“Gentile avvocato, ho letto l’articolo pubblicato al numero precedente e vorrei rivolgere in tema di separazione una domanda:
“Mi chiamo Giulia e vivo a Napoli. Già da un anno sono regolarmente separata e vivo insieme a mio figlio che è stato affidato a me in regime di affidamento condiviso.
Sono una precaria ed a mio marito è stato fissato di corrispondere un assegno di mantenimento pari a 400,00 euro mensili.
Purtroppo adducendo di avere una posizione lavorativa instabile, mio marito non sempre mi versa l’importo dovuto. Cosa possa fare?
La ringrazio e le faccio i miei complimenti.”
“Mi chiamo Giulia e vivo a Napoli. Già da un anno sono regolarmente separata e vivo insieme a mio figlio che è stato affidato a me in regime di affidamento condiviso.
Sono una precaria ed a mio marito è stato fissato di corrispondere un assegno di mantenimento pari a 400,00 euro mensili.
Purtroppo adducendo di avere una posizione lavorativa instabile, mio marito non sempre mi versa l’importo dovuto. Cosa possa fare?
La ringrazio e le faccio i miei complimenti.”
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Ciao Giulia,
in verità la tematica che mi esponi non è infrequente nella pratica quotidiana.
Da quanto mi esponi si evidenzia una duplice problematica: la prima di carattere prettamente sociale e legata al mondo del lavoro e della oggi sua instabilità, la seconda, che poi rappresenta il tuo vero problema,: l’efficacia del provvedimento.
Tralasciando, almeno per il momento, l’analisi del primo, non posso nasconderti che spesso, anche presso il mio studio, mi capita di ricevere persone con il tuo stesso problema.
Andrebbe chiarito, innanzitutto (e non l’ho capito -nda-), se la tua separazione è stata consensuale o giudiziale.
In ogni caso, comincio col dire che i provvedimenti del Magistrato, in quanto tali, non possono essere autonomamente disattesi, neanche per motivazioni gravi e serie quali la perdita o instabilità del lavoro e della conseguente autonomia patrimoniale.
Ciò posto, ne consegue che, ove il soggetto sia obbligato da un disposto del giudice, il relativo provvedimento in tal sede reso assume efficacia di titolo esecutivo.
E’possibile, quindi,e tramite il proprio avvocato, intimare con un apposito e predisposto atto di precetto le somme dovute. Ove, poi, gli animi siano estremamente “tesi”, è ipotizzabile, in danno del coniuge inadempiente, la denuncia anche in sede penale.
In tal senso rischia una condanna penale ed al risarcimento dei danni morali l’ex marito che non paga alla moglie, fino all’ultimo centesimo, l’assegno fissato dal giudice in sede di divorzio; e ciò, anche se la donna ha la disponibilità necessaria per vivere.
È quanto recentemente emerso dalla Sentenza n. 39938/09 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna a venti giorni di reclusione, alla multa e al risarcimento del danno morale nei confronti di un ex marito che aveva pagato alla moglie solo una parte dell’assegno divorzile.
Ovviamente, io ritengo che un più sereno confronto ed una più comprensiva soluzione, senza arrivare a siffatte conclusioni, sia la strada da entrambi perseguire, in nome di un vivere civile e, soprattutto, nell’interesse, primario e superiore, di un minore che non dovrà sopportare e soffrire le conseguenze di una guerra senza confini e senza vincitori.
Avvocato Andrea Buffo
AVVERTENZE:
I contenuti di questo articolo si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato.
in verità la tematica che mi esponi non è infrequente nella pratica quotidiana.
Da quanto mi esponi si evidenzia una duplice problematica: la prima di carattere prettamente sociale e legata al mondo del lavoro e della oggi sua instabilità, la seconda, che poi rappresenta il tuo vero problema,: l’efficacia del provvedimento.
Tralasciando, almeno per il momento, l’analisi del primo, non posso nasconderti che spesso, anche presso il mio studio, mi capita di ricevere persone con il tuo stesso problema.
Andrebbe chiarito, innanzitutto (e non l’ho capito -nda-), se la tua separazione è stata consensuale o giudiziale.
In ogni caso, comincio col dire che i provvedimenti del Magistrato, in quanto tali, non possono essere autonomamente disattesi, neanche per motivazioni gravi e serie quali la perdita o instabilità del lavoro e della conseguente autonomia patrimoniale.
Ciò posto, ne consegue che, ove il soggetto sia obbligato da un disposto del giudice, il relativo provvedimento in tal sede reso assume efficacia di titolo esecutivo.
E’possibile, quindi,e tramite il proprio avvocato, intimare con un apposito e predisposto atto di precetto le somme dovute. Ove, poi, gli animi siano estremamente “tesi”, è ipotizzabile, in danno del coniuge inadempiente, la denuncia anche in sede penale.
In tal senso rischia una condanna penale ed al risarcimento dei danni morali l’ex marito che non paga alla moglie, fino all’ultimo centesimo, l’assegno fissato dal giudice in sede di divorzio; e ciò, anche se la donna ha la disponibilità necessaria per vivere.
È quanto recentemente emerso dalla Sentenza n. 39938/09 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna a venti giorni di reclusione, alla multa e al risarcimento del danno morale nei confronti di un ex marito che aveva pagato alla moglie solo una parte dell’assegno divorzile.
Ovviamente, io ritengo che un più sereno confronto ed una più comprensiva soluzione, senza arrivare a siffatte conclusioni, sia la strada da entrambi perseguire, in nome di un vivere civile e, soprattutto, nell’interesse, primario e superiore, di un minore che non dovrà sopportare e soffrire le conseguenze di una guerra senza confini e senza vincitori.
Avvocato Andrea Buffo
AVVERTENZE:
I contenuti di questo articolo si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato.
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